Le disposizioni dei seguenti articoli del Capitolo II si applicano, con gli opportuni adattamenti, al trasporto dei volatili e dei conigli domestici: articolo 6. - paragrafi da 1 a 3; articolo 7; articoli da 13 a 17; articoli 21, 22, da 25 a 30, 32, da 34 a 36.
Testo vigente dal 23 maggio 1973
