Gli animali che si presume debbano figliare durante il trasporto o che abbiano figliato da meno di 48 ore non devono considerarsi idonei al trasporto stesso.
Testo vigente dal 23 maggio 1973
Gli animali che si presume debbano figliare durante il trasporto o che abbiano figliato da meno di 48 ore non devono considerarsi idonei al trasporto stesso.
Testo vigente dal 23 maggio 1973
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1973-04-12;222~art4 · fonte su Normattiva