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[1]ARTICOLO XXI. (Spese)

[2]La Parte richiedente paghera' le spese riguardanti la traduzione di documenti ed il trasporto della persona richiesta dalla citta' dove essa e' trattenuta nella Parte richiedente. La Parte richiesta paghera' qualsiasi altra spesa riguardante l'arresto provvisorio, la richiesta di estradizione e i relativi procedimenti. Qualsiasi spesa riguardante il transito previsto dall'articolo XIX sara' a carico della Parte richiedente. La Parte richiesta non presentera' alcuna domanda di rimborso alla Parte richiedente per quanto riguarda l'arresto, la detenzione o la consegna delle persone richieste in applicazione del presente Trattato.

Testo in vigore dal 16 giugno 1984 al 4 luglio 1996

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