1. Le Parti contraenti provvederanno affinche' una fascia lungo il confine di Stato, avente la larghezza di 1,5 metri da ciascun lato della linea di confine, rimanga libera da alberi, cespugli od altra vegetazione. Il terreno intorno a ciascun termine, situato sull'uno o sull'altro lato della linea di confine, va tenuto sgombero per un raggio di un metro. 2. Entro la fascia di confine di cui al punto 1 del presente articolo, non e' consentito costruire alcunche', ad eccezione delle opere che interessano le due Parti contraenti (strade, ponti, condotte aeree e sotterranee, ecc.) e delle opere destinate ai servizi doganali e di vigilanza. E' vietata la collocazione di contrassegni dei limiti di proprieta' - e di altri contrassegni che ostacolino l'individuazione della linea di confine. I vincoli di cui sopra non si applicano alle opere gia' esistenti. 3. Le Parti contraenti possono, in casi particolari e previe intese, permettere anche altre costruzioni purche' non ostacolino la visibilita' della linea di confine e la stabilita' dei termini di confine. 4. Nella fascia di confine possono essere conservati alberi ornamentali od altre colture di particolare pregio.

Testo vigente dal 29 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;970~convenzione-art5 · fonte su Normattiva