Nessuna costruzione puo' essere eretta a meno di cinque metri da una parte e dall'altra della linea di confine. Lungo i corsi d'acqua e strade coincidenti con la linea di confine, tale distanza viene misurata a partire dai bordi. Le Autorita' competenti dei due Stati possono, di comune accordo, consentire le deroghe alle disposizioni previste al primo comma del presente articolo per tenere conto di situazioni particolari esistenti presso il confine - in particolare per facilitare lo sfruttamento dei terreni agricoli e permettere l'esercizio della pesca e della navigazione - a condizione che le installazioni autorizzate non ostacolino in alcun modo la sorveglianza del confine. Le disposizioni del primo comma del presente Articolo non si applicano alle costruzioni destinate ai servizi ufficiali di uno dei due Stati ne' alle opere pubbliche da esse autorizzate. Le costruzioni esistenti, edificate secondo le condizioni previste dalla regolamentazione in vigore in ciascuno dei due Stati, sono tollerate nel rispetto dei diritti acquisiti. In caso di demolizione o di modifica, la loro ricostruzione o trasformazione viene autorizzata solo se conforme alle disposizioni del presente Articolo. Lo stesso vale per le costruzioni in stato di rovina. Il presente Articolo non ostacola le disposizioni particolari degli accordi tra i due Stati, relative alla costruzione di opere, quali strade, ponti, impianti elettrici o idro-elettrici ed altre di pubblica utilita'.
Testo vigente dal 4 giugno 1986
