I pagamenti e tutte le spese relative al trasporto marittimo tra i due Stati contraenti saranno effettuati in conformita' alle disposizioni dell'Accordo sui pagamenti vigente tra i due Stati. Gli Stati contraenti si impegnano a stipulare al piu' presto possibile un accordo diretto ad eliminare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio, della navigazione marittima mercantile.

Testo vigente dal 2 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;238~art15 · fonte su Normattiva