Gli Stati contraenti concedono all'Organizzazione, in materia di regolamento dei cambi, le dispense necessarie per lo svolgimento delle sue attivita' ufficiali.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
Gli Stati contraenti concedono all'Organizzazione, in materia di regolamento dei cambi, le dispense necessarie per lo svolgimento delle sue attivita' ufficiali.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
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2 versioni dal 1978
urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~protocollo-art9 · fonte su Normattiva