a favore dell'Ufficio consolare e dei membri dell'Ufficio consolare 1. Lo Stato di residenza e' tenuto a provvedere a tutte le condizioni per l'espletamento delle funzioni dell'Ufficio consolare; 2. Lo Stato di residenza tratta con il dovuto riguardo i membri dell'Ufficio consolare e adotta tutte le misure necessarie per consentire l'esercizio delle loro funzioni in conformita' alla presente Convenzione.

Testo vigente dal 4 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;277~art7 · fonte su Normattiva