Le condizioni di finanziamento o di partecipazione al finanziamento dei progetti e delle azioni di cui all'articolo 3 sono determinate, tenendo conto delle disposizioni degli articoli 2 e 6, secondo la natura e le caratteristiche particolari di ciascun progetto o azione.

Testo vigente dal 15 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-22;278~protocollo-n-1-art4 · fonte su Normattiva