[1]La presente Convenzione restera' indefinitivamente in vigore; ma ciascuno dei due Stati contraenti potra', fino al 30 giugno incluso di ogni anno solare successivo al quinto anno a partire da quello della ratifica, denunciarla per iscritto e per via diplomatica all'altro Stato contraente. In caso di denuncia prima del 30 giugno di tale anno, la Convenzione cessera' di aver vigore con lo spirare dell'anno solare nel quale la denuncia e' stata fatta ma essa continuera' ad applicarsi a tutte le successioni legittime e testamentarie apertesi fino alla fine dell'anno. In fede di che i plenipotenziari summenzionati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

[2]Fatta a Stoccolma, in doppio esemplare in lingua italiana e svedese, i due testi facenti ugualmente fede il 20 dicembre 1956.

[3]OSTEN UNDEN

[4]SCADUTO MENDOLA DI FONTANA DEGLI ANGELI

[5]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

[6]Il Ministro per gli affari esteri PELLA

Testo vigente dal 30 maggio 1958

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Che cosa è cambiato dal 30 maggio 1958

Confronto con la versione in vigore dal 11 aprile 1958 al 11 aprile 1958. 57 parole tolte, 150 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: I professori ed i membri del corpo insegnante di uno degli Stati che ricevono una remunerazione per l'insegnamento da essi dato, nel corso di un periodo di residenza non eccedente i due anni, in una universita' o in un altro istituto d'insegnamento superiore situato nell'altro Stato, sono esenti da imposte sulla detta remunerazione in questo altro Stato.aggiunto: La presente Convenzione restera' indefinitivamente in vigore; ma ciascuno dei due Stati contraenti potra', fino al 30 giugno incluso di ogni anno solare successivo al quinto anno a partire da quello della ratifica, denunciarla per iscritto e per via diplomatica all'altro Stato contraente. In caso di denuncia prima del 30 giugno di tale anno, la Convenzione cessera' di aver vigore con lo spirare dell'anno solare nel quale la denuncia e' stata fatta ma essa continuera' ad applicarsi a tutte le successioni legittime e testamentarie apertesi fino alla fine dell'anno. In fede di che i plenipotenziari summenzionati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

aggiunto: Fatta a Stoccolma, in doppio esemplare in lingua italiana e svedese, i due testi facenti ugualmente fede il 20 dicembre 1956.

aggiunto: OSTEN UNDEN

aggiunto: SCADUTO MENDOLA DI FONTANA DEGLI ANGELI

aggiunto: Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

aggiunto: Il Ministro per gli affari esteri PELLA

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;280~art12 · fonte del testo