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I professori ed i membri del corpo insegnante di uno degli Stati che ricevono una remunerazione per l'insegnamento da essi dato, nel corso di un periodo di residenza non eccedente i due anni, in una universita' o in un altro istituto d'insegnamento superiore situato nell'altro Stato, sono esenti da imposte sulla detta remunerazione in questo altro Stato.

Testo in vigore dal 11 aprile 1958 al 11 aprile 1958

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