[1]- IMPIANTI ESISTENTI E PRASSI PRECEDENTI
[2]Ciascuna Parte contraente adotta tempestivamente le misure necessarie per esaminare:
- i)la sicurezza di ogni impianto di smaltimento dei rifiuti radioattivi esistente nel momento in cui la presente Convenzione entra in vigore nei suoi confronti, e fare in modo che, ove necessario, tutte le migliorie che possono ragionevolmente esservi apportate, lo siano in vista di rafforzarne la sicurezza; le conseguenze di prassi precedenti in vista di determinare se un intervento sia richiesto per motivi di radioprotezione; tuttavia la riduzione del danno dovuta alla diminuzione della dose dovrebbe bastare a giustificare gli effetti negativi ed i costi connessi all'intervento, compresi i costi sociali..
Testo vigente dal 7 gennaio 2006
