[1]- MISURE ISTITUZIONALI DOPO LA CHIUSURA
[2]Ciascuna Parte contraente prende misure appropriate affinche', dopo la chiusura di un impianto di stoccaggio definitivo:
- i)siano conservate le pratiche richieste dall'organismo di regolamentazione riguardo alla localizzazione, alla progettazione ed al contenuto di tale impianto;
- ii)si provveda, ove necessario, a controlli istituzionali attivi o passivi come la sorveglianza o le limitazioni d'accesso;
- iii)Qualora in ogni periodo di controllo istituzionale attivo, si denoti un'emissione non programmata di materie radioattive nell'ambiente, vengano messe in opera misure d'intervento in caso di necessita'.
Testo vigente dal 7 gennaio 2006
