[1]- MISURE ISTITUZIONALI DOPO LA CHIUSURA

[2]Ciascuna Parte contraente prende misure appropriate affinche', dopo la chiusura di un impianto di stoccaggio definitivo:

  • i)siano conservate le pratiche richieste dall'organismo di regolamentazione riguardo alla localizzazione, alla progettazione ed al contenuto di tale impianto;
  • ii)si provveda, ove necessario, a controlli istituzionali attivi o passivi come la sorveglianza o le limitazioni d'accesso;
  • iii)Qualora in ogni periodo di controllo istituzionale attivo, si denoti un'emissione non programmata di materie radioattive nell'ambiente, vengano messe in opera misure d'intervento in caso di necessita'.

Testo vigente dal 7 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-16;282~art17 · fonte su Normattiva