Tali documenti d'identita' danno diritto ai loro titolari di scendere a terra senza visto per tutta la durata dello scalo di una nave, in quanto figurino sul ruolo d'equipaggio della nave e sulla lista consegnata alle Autorita' del porto. Scendendo a terra e rientrando a bordo della nave, tali persone dovranno sottoporsi ai controlli di polizia, doganali e sanitari.

Testo vigente dal 4 marzo 1989

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-02-11;74~accordo-art11 · fonte su Normattiva