I locali del Centro cui si fa riferimento all'art. 1 sono inviolabili. Nessun funzionario del Governo italiano o altra persona che eserciti una qualsiasi funzione pubblica sul territorio italiano avra' accesso al Centro per svolgervi un qualsiasi compito in adempimento delle proprie funzioni se non con il consenso espresso e alle condizioni indicate dal direttore del Centro o da un suo rappresentante debitamente autorizzato. Il direttore del Centro dovra' impedire che la sede del Centro sia utilizzata come rifugio da chi cerchi di evitare misure restrittive della liberta' personale disposte in applicazione delle leggi della Repubblica italiana, da persone delle quali il Governo richiede l'estradizione verso un altro Paese.

Testo vigente dal 5 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;286~accordo-art5 · fonte su Normattiva