La Comunita' economica europea e ogni raggruppamento economico previsto all'articolo 24 della Convenzione, come ogni altra Parte contraente alla Convenzione, sono abilitati ad agire come richiedenti o appellanti davanti al tribunale arbitrale.

Testo vigente dal 9 febbraio 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-01-25;30~allegato-a-art8 · fonte su Normattiva