[1]' e scadenza 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per 10 anni, a partire dalla data di cui all'articolo 12, e rimarra' tacitamente in vigore per successivi periodi di 5 anni, salvo che una delle due Parti non lo abbia denunciato per iscritto prima di un anno dalla data di ogni scadenza. 2. Per gli investimenti effettuati prima della scadenza di cui al precedente comma 1, le disposizioni del presente Accordo rimarranno in vigore per altri cinque anni a partire dalla scadenza medesima. In fede di che i sottoscritti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. FATTO a Roma, il dodici settembre millenovecentronovantuno in duplice esemplare, in lingua italiana ed in lingua albanese, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

[2]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DI ALBANIA

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;709~accordo-art13 · fonte su Normattiva