1. Il presente Accordo entrera' in vigore un mese dopo la data alla quale tre Stati membri del Consiglio saranno divenuti Parti dell'Accordo in conformita' delle disposizioni dell'articolo 14. 2. L'Accordo entrera' in vigore nei confronti di ogni altro Stato membro che lo firmi successivamente senza riserva di ratifica o di accettazione, oppure che lo ratifichi o lo accetti, un mese dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica o di accettazione.

Testo vigente dal 18 giugno 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-05-18;304~art15 · fonte su Normattiva