1. Il presente Accordo restera' in vigore senza limiti di durata. 2. Ciascuna Parte Contraente potra', per quanto la riguarda, denunciare il presente Accordo indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 3. La denuncia prendera' effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale. Ciononostante tale denuncia non potra' avere effetto di sciogliere la Parte Contraente interessata da qualsiasi impegno che possa essere derivato dal presente Accordo nei riguardi di qualunque persona menzionata al paragrafo 1 dell'articolo 1.

Testo vigente dal 7 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;382~art10 · fonte su Normattiva