Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito al presente Accordo:

  • a)ogni firma senza riserva di ratifica o di accettazione;
  • b)ogni firma con riserva di ratifica o di accettazione;
  • c)il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione;
  • d)le prestazioni elencate nell'Allegato I;
  • e)ogni data di entrata in vigore del presente Accordo, in conformita' dell'articolo 15;
  • f)ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 17;
  • g)ogni riserva formulata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 18;
  • h)il ritiro di ogni riserva effettuato in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 18;
  • i)ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19;
  • l)ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 e la data a partire dalla quale la denuncia avra' effetto.

Testo vigente dal 18 giugno 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-05-18;304~art21 · fonte su Normattiva