Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, con allegati e protocollo
Art. 21
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito al presente Accordo:
- a)ogni firma senza riserva di ratifica o di accettazione;
- b)ogni firma con riserva di ratifica o di accettazione;
- c)il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione;
- d)le prestazioni elencate nell'Allegato I;
- e)ogni data di entrata in vigore del presente Accordo, in conformita' dell'articolo 15;
- f)ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 17;
- g)ogni riserva formulata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 18;
- h)il ritiro di ogni riserva effettuato in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 18;
- i)ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19;
- l)ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 e la data a partire dalla quale la denuncia avra' effetto.
Testo vigente dal 18 giugno 1973
