Qualora siano indispensabili informazioni complementari per assicurarsi che tutte le condizioni previste dalla presente convenzione siano state soddisfatte, lo Stato richiesto, nel caso in cui riterra' che si possa riparare all'omissione, avvertira' lo Stato richiedente per via diplomatica prima di respingere la domanda. Potra' essere fissato un termine dallo Stato richiesto per ottenere dette informazioni.
Testo vigente dal 5 aprile 1974
