Qualora siano indispensabili informazioni complementari per assicurarsi che tutte le condizioni previste dalla presente convenzione siano state soddisfatte, lo Stato richiesto, nel caso in cui riterra' che si possa riparare all'omissione, avvertira' lo Stato richiedente per via diplomatica prima di respingere la domanda. Potra' essere fissato un termine dallo Stato richiesto per ottenere dette informazioni.

Testo vigente dal 5 aprile 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-02-12;87~art24 · fonte su Normattiva