Qualora la persona condannata sia detenuta nello Stato richiedente essa dovra', salvo diversamente previsto dalle leggi di tale Stato, essere trasferita nello Stato richiesto, non appena lo Stato richiedente abbia ricevuto notifica di accettazione della richiesta di esecuzione.

Testo vigente dal 16 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305~art43 · fonte su Normattiva