Art. 6 (Protocollo)
Nel quadro delle loro attivita' autorizzate dagli Accordi dell'INTELSAT, i fondi dell'INTELSAT non saranno soggetti ad alcun controllo, restrizione, regolamentazione o moratoria, a condizione che le operazioni relative a tali fondi siano conformi alla legislazione nazionale della Parte contraente.
Testo vigente dal 16 giugno 1981
