Art. 7
e funzioni del Consiglio 1. Il Consiglio esercita tutti i poteri ed esegue o provvede all'esecuzione di tutte le funzioni necessarie per attuare le disposizioni del presente accordo, ma non ha la facolta', e non e' da ritenersi autorizzato dai membri, a contrarre obblighi che esulino dalla portata del presente accordo. In particolare, esso non ha la capacita' di contrarre prestiti, senza che, tuttavia, questa disposizione limiti l'applicazione dell'articolo 41, ne' puo' stipulare un qualsiasi contratto di scambio commerciale per la gomma naturale, eccetto per quanto previsto specificamente dall'articolo 30, par. 5. Nell'eserizio della sua capacita' contrattuale, il Consiglio fa in modo che le condizioni dell'articolo 48, par. 4, siano portate mediante comunicazione scritta all'attenzione delle altre parti, ma l'eventuale omissione non invalida in se' tali contratti, ne' e' da considerarsi una rinuncia a limitare in tal modo la responsabilita' dei membri. 2. Con voto speciale il Consiglio approva le norme ed i regolamenti necessari per l'esecuzione del presente accordo, conformi alle sue disposizioni, ed in particolare il proprio regolamento interno e quello relativo ai comitati di cui all'articolo 18, la disciplina in materia di gestione e di funzionamento della scorta stabilizzatrice, nonche' il regolamento finanziario e del personale dell'Organizzazione. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, nella sua prima sessione dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il Cosiglio riesamina le norme ed i regolamenti istituiti a norma dell'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1979, e li approva con le modifiche ritenute opportune. In attesa di tale approvazione, valgono le norme e i regolamenti istituiti a norma dell'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1979. 4. Il Consiglio provvede a tenere la documentazione necessaria per l'adempimento delle funzioni ad esso conferite dal presente accordo. 5. Il Consiglio pubblica una relazione annuale sull'attivita' dell'Organizzazione e comunica ogni altra informazione che ritenga opportuna.
Testo vigente dal 6 agosto 1988
