Le prestazioni in natura corrisposte dalla istituzione di uno Stato contraente per conto dell'istituzione dell'altro Stato in virtu' delle disposizioni della presente Convenzione danno luogo a rimborsi che saranno effettuati secondo le modalita' o nella misura stabilite nell'accordo amministrativo di cui all'articolo 22, paragrafo 1.
Testo vigente dal 15 febbraio 1983
