[1]Clausola di riesame

[2]Al piu' tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e il Sudafrica valutano misure supplementari nell'ambito del processo di liberalizzazione dei loro scambi commerciali. A tal fine, procedono, in particolare ma non esclusivamente, ad un riesame dei dazi doganali applicabili ai prodotti di cui all'elenco 5 dell'allegato II, agli elenchi 5 e 6 dell'allegato III, agli elenchi 5, 6, 7 dell'allegato IV, agli elenchi 1, 2, 3 e 4 dell'allegato V, agli elenchi 4 e 5 dell'allegato VI e all'allegato VII.

Testo vigente dal 21 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320~art18 · fonte su Normattiva