Il Governo della Repubblica italiana accorda al Governo della Repubblica del Senegal e, reciprocamente il Governo della Repubblica del Senegal accorda al Governo della Repubblica italiana il diritto di far esercire da parte di una impresa aerea designata, i servizi aerei specificati nelle tabelle di rotte che figurano nell'annesso al presente accordo. Tale servizi e rotte sono indicati, d'ora innanzi, con le espressioni "servizi concordati" e "rotte specificate".

Testo vigente dal 10 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;322~art10 · fonte su Normattiva