[1]e scadenza 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per dieci anni a partire dalla data di espletamento delle procedure di notifica di cui all'Articolo 14 e verra' prorogato tacitamente per successivi periodi di cinque anni, salvo che una delle due Parti non lo abbia denunciato per iscritto prima di un anno dalle rispettive scadenze. 2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza di cui al precedente comma, le disposizioni degli Articoli da 1 a 13 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalle date predette. In fede di che i sottoscritti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto in duplice copia a Santiago del Cile, il 8 Marzo 1993, in lingua italiana ed in lingua spagnola, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

[2]Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica del Cile

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 31 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-09;732~accordo-art15 · fonte su Normattiva