Ogni Stato che sia divenuto membro della Conferenza dopo la Dodicesima sessione, o che sia membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di una istituzione specializzata di tale Organizzazione, o Parte dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia, puo' aderire alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 44. Lo strumento di adesione sara' depositato presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. Tale adesione avra' effetto solo per quanto concerne le relazioni tra lo Stato aderente e quegli Stati contraenti che non abbiano sollevato obiezioni a tale adesione nei dodici mesi successivi al ricevimento, della notifica di cui al numero 3 dell'articolo 46. L'obiezione potra' anche essere sollevata dagli Stati membri al momento della loro ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione successiva all'adesione. Ogni obiezione sara' notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
Testo vigente dal 12 novembre 1980
