Ogni Stato che e' divenuto membro della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato in data successiva alla Dodicesima sessione, o che fa parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di una delle sue istituzioni specializzate, o che e' Parte dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia, potra' aderire alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore in base all'articolo 35, primo paragrafo. Lo strumento di adesione sara' depositato presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. L'adesione avra' effetto soltanto per quanto riguarda i rapporti fra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che non abbiano sollevato obiezioni alla sua adesione entro i dodici mesi dalla ricezione della notifica prevista al numero 3, dell'articolo 37. Tale obiezione potra' parimenti essere sollevata da uno Stato membro al momento della ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione in data successiva all'adesione. Tali obiezioni dovranno essere notificate al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Testo vigente dal 12 novembre 1980

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1980-10-24;745~art31 · fonte su Normattiva