Nel caso in cui l'ammissione negli istituti d'insegnamento situati nel territorio di uno Stato contraente non dipenda dall'autorita' di tale Stato, quest'ultimo trasmettera' il testo della Convenzione agli istituti interessati e fara' quanto in suo potere affinche' tali istituti accettino i principi enunciati nelle sezioni II e III della Convenzione.

Testo vigente dal 21 giugno 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-06-04;376~art6 · fonte su Normattiva