Nel caso in cui l'ammissione negli istituti d'insegnamento situati nel territorio di uno Stato contraente non dipenda dall'autorita' di tale Stato, quest'ultimo trasmettera' il testo della Convenzione agli istituti interessati e fara' quanto in suo potere affinche' tali istituti accettino i principi enunciati nelle sezioni II e III della Convenzione.
Testo vigente dal 21 giugno 1982
