[1]Adesione

[2]1. Il Governo di ogni stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, membro delle sue organizzazioni specializzate o membro dell'Agenzia Internazionale dell'energia atomica, puo' aderire al presente Accordo alle condizioni determinate dal Consiglio. 2. Se il Governo in questione e' il Governo di un paese esportatore che non figura ne' nell'allegato A ne' nell'allegato C, il Consiglio assegna a tale paese, se del caso, un contingente base che deve figurare nell'allegato A. Se tale paese figura nell'allegato A, il contingente base specificato in detto allegato costituisce il contingente base di tale paese. 3. L'adesione avviene mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 4. Ogni Governo che depositi uno strumento di adesione indica, al momento del deposito, se aderisce alla Organizzazione in qualita' di membro esportatore o di membro importatore.

Testo vigente dal 23 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-05;395~art68 · fonte su Normattiva