[1]Articolo XIX

[2]1. La presente Convenzione sara' depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione. 2. Il Segretario generale dell'Organizzazione:

  • a)informa tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione o che vi hanno aderito:
  • i)di ogni nuova firma o deposito di un nuovo strumento e della data in cui tale firma o deposito sono avvenuti;
  • ii)di ogni deposito di strumento di denuncia della presente Convenzione e della data in cui tale deposito e' avvenuto;
  • iii)dell'estensione della presente Convenzione ad ogni territorio in base al paragrafo 1 dell'articolo XVII e della cessazione di ogni estensione suddetta in base al paragrafo 4 dello stesso articolo, indicando in ogni caso la data in cui l'estensione della presente Convenzione ha preso o prendera' fine;
  • b)trasmette copie conformi della presente Convenzione a tutti gli Stati firmatari e a tutti gli Stati aderenti.

Testo vigente dal 13 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;185~artxix · fonte su Normattiva