1. La presente Convenzione sara' depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione. 2. Il Segretario generale dell'Organizzazione:

  • a)informa tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione o che vi hanno aderito:
  • i)di ogni nuova firma o deposito di un nuovo strumento e della data in cui sono avvenuti tale firma o detto deposito;
  • ii)della data di entrata in vigore della Convenzione;
  • iii)di ogni denuncia della Convenzione e della data in cui tale denuncia ha efficacia;
  • b)trasmette copie conformi della presente Convenzione a tutti gli Stati firmatari della presente Convenzione nonche' a tutti gli Stati che vi aderiscono.

Testo vigente dal 13 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;185~art46 · fonte su Normattiva