1. La presente Convenzione sara' depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione. 2. Il Segretario generale dell'Organizzazione:
- a)informa tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione o che vi hanno aderito:
- i)di ogni nuova firma o deposito di un nuovo strumento e della data in cui sono avvenuti tale firma o detto deposito;
- ii)della data di entrata in vigore della Convenzione;
- iii)di ogni denuncia della Convenzione e della data in cui tale denuncia ha efficacia;
- b)trasmette copie conformi della presente Convenzione a tutti gli Stati firmatari della presente Convenzione nonche' a tutti gli Stati che vi aderiscono.
Testo vigente dal 13 maggio 1977
