Ogni Stato contraente designa un'autorita' centrale incaricata di formulare, emettere e ricevere le domande di rimpatrio. Tale designazione viene notificata al Segretario generale del Consiglio d'Europa.
Testo vigente dal 25 agosto 1975
Ogni Stato contraente designa un'autorita' centrale incaricata di formulare, emettere e ricevere le domande di rimpatrio. Tale designazione viene notificata al Segretario generale del Consiglio d'Europa.
Testo vigente dal 25 agosto 1975
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1975-06-30;396~art3 · fonte su Normattiva