della persona estradata. La Parte richiesta informera' la Parte richiedente del luogo e della data della consegna della persona richiesta. Una persona richiesta puo' essere messa in liberta' se la Parte richiedente non la prende in consegna nel termine di quindici giorni a partire dalla data fissata per la consegna.

Testo vigente dal 14 dicembre 1989

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-11-30;396~art42 · fonte su Normattiva