della persona estradata. La Parte richiesta informera' la Parte richiedente del luogo e della data della consegna della persona richiesta. Una persona richiesta puo' essere messa in liberta' se la Parte richiedente non la prende in consegna nel termine di quindici giorni a partire dalla data fissata per la consegna.
Testo vigente dal 14 dicembre 1989
