Qualora materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo dovessero essere usate in attivita' non nucleari, come ad esempio la produzione di leghe o ceramiche, la Comunita', prima che le materie vengano utilizzate in questo modo, concordera' con l'Agenzia le circostanze in base alle quali le salvaguardie applicabili a tali materie ai sensi del presente Accordo potranno essere fatte cessare.
Testo vigente dal 25 agosto 1975
