- a)L'Agenzia, la Comunita' e gli Stati si consulteranno, a richiesta di ognuno di essi, in merito agli emendamenti del presente Accordo.
- b)Tutti gli emendamenti richiederanno l'accordo dell'Agenzia, della Comunita' e degli Stati.
- c)Il Direttore Generale informera' tempestivamente tutti gli Stati membri dell'Agenzia di ogni emendamento relativo al presente Accordo.
Testo vigente dal 25 agosto 1975
