• a)Il presente Accordo entrera' in vigore alla data alla quale l'Agenzia ricevera' dalla Comunita' e dagli Stati comunicazione scritta che sono state perfezionate le procedure interne relative all'entrata in vigore. Il Direttore Generale informera' tempestivamente tutti gli Stati Membri dell'Agenzia dell'entrata in vigore del presente Accordo.
  • b)Il presente Accordo restera' in vigore fino a quando gli Stati saranno Parti del Trattato.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398~art25 · fonte su Normattiva