Le frequenze degli inventari fisici che saranno effettuati dagli esercenti dell'impianto e verificati ai fini delle salvaguardie saranno conformi a quelle citate a titolo indicativo negli Accordi Sussidiari. Se a norma dell'Accordo saranno considerate essenziali ulteriori attivita' relative agli inventari fisici, esse saranno discusse nel Comitato di collegamento previsto all'articolo 25 e concordate prima della loro applicazione.
Testo vigente dal 25 agosto 1975
