Le frequenze degli inventari fisici che saranno effettuati dagli esercenti dell'impianto e verificati ai fini delle salvaguardie saranno conformi a quelle citate a titolo indicativo negli Accordi Sussidiari. Se a norma dell'Accordo saranno considerate essenziali ulteriori attivita' relative agli inventari fisici, esse saranno discusse nel Comitato di collegamento previsto all'articolo 25 e concordate prima della loro applicazione.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398~protocollo-art23 · fonte su Normattiva