La Comunita' concludera' con l'Agenzia Accordi Sussidiari che specificheranno in dettaglio, nella misura necessaria per consentire all'Agenzia di adempiere le sue responsabilita' di cui al presente Accordo in modo concreto ed efficiente, come applicare le procedure fissate dal presente Accordo. Gli Accordi Sussidiari potranno essere ampliati o modificati mediante accordo fra l'Agenzia e la Comunita', senza emendare il presente Accordo.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398~art39 · fonte su Normattiva