Gli Accordi Sussidiari entreranno in vigore contemporaneamente all'entrata in vigore del presente Accordo; o al piu' presto possibile dopo di essa. L'Agenzia, la Comunita' e gli Stati si adopereranno perche' essi entrino in vigore entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo, una proroga di tale termine richiedera' l'accordo dell'Agenzia, della Comunita' e degli Stati. La Comunita' trasmettera' quanto prima all'Agenzia le informazioni necessarie per completare gli Accordi Sussidiari. Con l'entrata in vigore del presente Accordo, l'Agenzia avra' il diritto di applicare le procedure da esso contemplate nei confronti delle materie nucleari elencate nell'inventario previsto dall'articolo 41, anche se gli Accordi Sussidiari non sono ancora entrati in vigore.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398~art40 · fonte su Normattiva