Il numero, l'intensita' e la durata delle ispezioni ordinarie, da compiere secondo un calendario ottimale, saranno contenuti entro il minimo compatibile con l'effettivo adempimento delle procedure di salvaguardia previste dal presente Accordo e sara' fatto l'uso piu' razionale e piu' economico delle risorse disponibili ai fini ispettivi in base al presente Accordo.
Testo vigente dal 25 agosto 1975
