Il numero, l'intensita', la durata, il calendario e le modalita' delle ispezioni ordinarie riguardanti impianti con un contenuto oppure con una portata annua di materie nucleari superiori a cinque chilogrammi effettivi saranno determinati secondo il criterio che, nel caso massimo o in quello limite, il regime delle ispezioni non sara' piu' intenso di quello necessario e sufficiente per assicurare una conoscenza continua del flusso e dell'inventario delle materie nucleari; il massimo di attivita' ispettive ordinarie nei riguardi di tali impianti sara', determinato nel modo seguente:

  • a)per i reattori e gli impianti di deposito sigillati, il totale annuo massimo di ispezioni ordinarie sara' determinato assegnando un sesto di anno-uomo di ispezione per ciascuno di tali impianti;
  • b)per impianti diversi dai reattori e dagli impianti di deposito sigillati, comportanti plutonio o uranio arricchito ad oltre il 5%, il totale annuo massimo di ispezioni ordinarie sara' determinato assegnando per ciascuno di tali impianti 30 X√E giornate-uomo di ispezione per anno, dove e' rappresenta l'inventario o la portata annua di materie nucleari, secondo quale e' il maggiore, espresso in chilogrammi effettivi. Tuttavia il massimo fissato per ognuno degli impianti in questione non sara' inferiore a 1,5 anni-uomo di ispezione;
  • c)per gli impianti non contemplati alla lettera a) o b), il totale annuo massimo di ispezioni ordinarie sara' determinato assegnando a ciascuno di tali impianti un terzo di anno-uomo di ispezione piu' 0,4 x E giornate-uomo di ispezione per anno, dove E rappresenta l'inventario o la portata annua delle materie nucleari, secondo quale e' maggiore, espressi in chilogrammi effettivi. Le Parti del presente Accordo potranno convenire di emendare le cifre specificate nel presente articolo per il massimo delle attivita' ispettive, allorche' il Consiglio avra' stabilito che tale emendamento e' opportuno.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398~art80 · fonte su Normattiva