Salvo quanto disposto dagli articoli 79 e 80 dell'Accordo, nel determinare il numero, l'intensita', la durata, il calendario e le modalita' effettivi delle ispezioni dell'Agenzia nei confronti di ciascun impianto, sara' tenuto conto delle attivita' ispettive svolte dalla Comunita' nell'ambito del suo sistema multinazionale di salvaguardia in conformita' delle disposizioni del presente Protocollo.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398~protocollo-art11 · fonte su Normattiva