L'Agenzia potra' effettuare un'ispezione ordinaria all'anno nei confronti di impianti e di aree di bilancio materie all'esterno degli impianti con un contenuto o una portata annua, secondo quale e' il maggiore, di materie nucleari che non superino cinque chilogrammi effettivi.
Testo vigente dal 25 agosto 1975
