• a)Salvo quanto disposto dall'articolo 13 del presente Protocollo, le ispezioni dell'Agenzia saranno effettuate simultaneamente con le attivita' di ispezione della Comunita'. Gli ispettori dell'Agenzia presenzieranno all'esecuzione di talune delle ispezioni della Comunita'.
  • b)Salvo quanto disposto dal paragrafo a), ogni qualvolta l'Agenzia e' in grado di conseguire gli scopi delle sue ispezioni ordinarie previsti dall'Accordo, gli ispettori dell'Agenzia applicheranno le disposizioni degli articoli 74 e 75 dell'Accordo mediante osservazione delle attivita' di ispezione degli ispettori della Comunita', a condizione tuttavia che:
  • i)le attivita' di ispezione degli ispettori dell'Agenzia da svolgersi con modalita' diverse dall'osservazione delle attivita' di ispezione che sono svolte dagli ispettori della Comunita' e che sono prevedibili, siano specificate negli Accordi Sussidiari;
  • ii)nel corso di un'ispezione, gli ispettori dell'Agenzia, qualora lo reputino essenziale ed urgente, possano svolgere attivita' di ispezione diverse dall'osservazione delle attivita' di ispezione degli ispettori della Comunita', se l'Agenzia non puo' conseguire altrimenti gli scopi delle sue ispezioni ordinarie e se sia stato impossibile prevedere tale circostanza.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398~protocollo-art14 · fonte su Normattiva