Le attivita' ispettive di cui all'Accordo nei confronti di ciascun impianto saranno stabilite usando i criteri dell'articolo 81 dell'Accordo. Detti criteri saranno applicati usando le norme e le modalita' fissate negli Accordi Sussidiari e che sono state usate per calcolare le attivita' ispettive negli esempi specifici allegati a tali Accordi. Queste norme e modalita' saranno rivedute periodicamente, in conformita' all'articolo 7 dell'Accordo, in modo da tener conto dei nuovi sviluppi tecnologici nel settore delle salvaguardie e dell'esperienza acquisita.
Testo vigente dal 25 agosto 1975
