Ratifica ed esecuzione delle convenzioni tra l'Italia e la Svizzera
Art. 3 (Convenzione)
[1]La presente convenzione e' soggetta a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma. Essa entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. In fede di che i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente convenzione.
[2]FATTO a Berna, il 23 giugno 1972, in due esemplari originali in lingua italiana. Per la Repubblica italiana A. FIGAROLO DI GROPELLO Per la Confederazione Svizzera P. GRABER
Testo vigente dal 12 giugno 1976
