• 1)Con riserva delle disposizioni dell'articolo 29-bis, l'entrata in vigore degli articoli 1 a 21 e dell'Annesso preclude ad ogni Paese l'adesione o la ratifica di Atti anteriori della presente Convenzione.
  • 2)L'entrata in vigore degli articoli 1 a 21 e dell'Annesso preclude ad ogni Paese la facolta' di fare la dichiarazione in forza dell'articolo 5 del Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo annesso all'Atto di Stoccolma.

Testo vigente dal 2 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-06-20;399~art34 · fonte su Normattiva